La notifica via PEC delle violazioni al Codice della Strada

By | 28/02/2018

Con la Circ. Min. Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che oggi vi proponiamo, trova infine definitiva attuazione anche a livello operativo l’obbligo di notifica a mezzo PEC dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Il cammino di tale innovazione rispetto alla tradizionale forma notificatoria a mezzo raccomandata a/r era cominciato sino dal 2013, con l’ art. 20 del D.L. 21/06/2013, n. 69, conv. il L. 99/08/2013, n. 98, il cui comma 5-quater, come risultante dalla legge di conversione, aveva disposto che

«con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi».

Senonché, invece di quattro mesi erano passati più di quattro anni, quando il Ministero dell’Interno ebbe finalmente ad adottatore il D.M. 18/12/2017 recante «Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata», pubblicato in GU Serie Generale n.12 del 16/01/2018.

Quest’ultimo provvedimento, in primo luogo determina (art. 2) l’ambito di applicazione dello stesso circoscrivendolo alle notificazioni

«dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada»,

ambito cui la circolare ministeriale del 20/01/2018 che ha introdotto il tema odierno affianca anche quello delle violazioni relative all’utilizzo del cronotachigrafo.

Il successivo art. 3 D.M. cit., poi, si occupa dei soggetti cui il verbale deve obbligatoriamente essere notificato a mezzo PEC, che sono:

  •  gli autori di violazioni al C.d.S. (ovvero il «proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione», o «altro soggetto obbligato in solido») che al momento dell’illecito abbiano «fornito un valido indirizzo PEC», ovvero possiedano «un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative» (art. 3, 1° co., lett. a) e lett. b), D.M. 18/12/2017 cit.);
  • i contravventori i cui indirizzi PEC siano comunque rivenuti dall’organo accertatore in esito alle ricerche che esso deve obbligatoriamente effettuare «nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso» (art. 3, 2° co., del medesimo D.M.)

Altre disposizioni del D.M. 18/12/2017 in questione concernono il contenuto del documento da notificare (art. 4), nonché le modalità di comunicazione a mezzo PEC del verbale di accertamento (art. 5, norma che consente di tornare alle modalità di notificazione ordinarie allorquando quella a mezzo PEC risulti impossibile).

Secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 5 quater art. 20 del D.L. 21/06/2013 e succ. mod. e int. sopra citato, la notifica a mezzo PEC avviene «escludendo l’addebito delle spese di notificazione» a carico dei rispettivi destinatari.

Completa il quadro sopra abbozzato la Circ. Min. Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018 del 20/02/2018, che si occupa di impartire agli uffici periferici la lettura ministeriale della normativa in questione, di talché può dirsi che quest’ultima è ora divenuta pienamente operativa anche sotto il profilo amministrativo.

I titolari di casella PEC (specie se professionisti del trasporo su gomma o settori analoghi) dovranno, dunque, preoccuarsi di controllarla con ancora maggior attenzione, posto che vi sarà recapitata la notifica delle sanzioni per le violazioni al C.d.S. nelle quali essi dovessero malauguratamente incappare.

Documenti & materiali

Leggi l’art. 20 del D.L. 21/06/2013, n. 69, conv. il L. 99/08/2013, n. 98
Leggi il D. Min. Interno 18/12/2017
Scarica la Circ. Min. Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018

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